Riflessioni in tema di “Prosek” croato

In data 22 settembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 112, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati, la domanda di registrazione[1] della “menzione tradizionale” “Prošek”. La pubblicazione da parte della Commissione europea è sorta in seguito ad un giudizio positivo in termini di ammissibilità formale della richiesta, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delegato (UE) 2019/33 riguardante le domande di protezione delle denominazioni e menzioni tradizionali del settore vitivinicolo[2].

Per il “Prošek”, come anticipato, è stato richiesto il riconoscimento quale menzione tradizionale, disciplinata dall’art. 112 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, si definiscono “menzioni tradizionali” espressioni usate per indicare che il prodotto recante:

Nel caso della menzione tradizionale croata sembrerebbe, dal dato letterale della domanda, che la stessa faccia riferimento ad un particolare tipo di “metodo di produzione, invecchiamento, qualità e colore” in quanto, ai sensi della domanda presentata, possono essere definiti “Prošek” esclusivamente i vini rossi o bianchi aventi le seguenti caratteristiche:

  • prodotto con uve tecnologicamente sovramature e appassite che devono contenere almeno 150° Oe (gradi Oechsle) di zucchero
  • colore che può variare dal giallo scuro con tonalità di oro vecchio fino a rossastro con sfumature brune in quanto attraverso la maturazione sviluppa tonalità diverse a causa dell’invecchiamento ossidativo
  • fragranza simile ad un “aroma di frutta sovramatura con una lieve nota di legno e un aroma di leggera ossidazione
  • gusto caratterizzato da una pienezza che deriva in gran parte dall’elevato tenore di zuccheri residui (glucosio e fruttosio) e in misura minore dall’etanolo
  • titolo alcolometrico effettivo minimo di 13,0 % vol e almeno 20 % vol di alcol totale
  • resa massima pari a 5 000 kg/ha

L’utilizzo della menzione tradizionale “Prošek” è previsto per i seguenti vini DOP: “Dalmatinska zagora”, “Sjeverna Dalmacija”, “Srednja i Južna Dalmacija” e “Dingač”.

Tale pubblicazione ha messo in allerta il mercato italiano della DOP Prosecco in ragione della possibilità di confusione sul mercato dei due prodotti da parte dei consumatori europei. Come noto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della domanda di riconoscimento conferiva il diritto di opporsi entro un termine di due mesi dalla data di pubblicazione[3].

In linea generale, eventuali opposizioni potevano intervenire da parte di qualsivoglia Stato membro o Paese terzo, ovvero qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo purchè la stessa fosse correttamente motivata. 

In Italia, rispetto a quanto diffuso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e dalle associazioni di categoria, sembra siano state presentate domande di opposizione da parte dei seguenti soggetti: MIPAAF; Consorzio Prosecco DOP; OriGIn Italia; Federdoc. Il numero delle opposizioni potrebbe essere superiore in quanto non vi è una “pubblicità” di tale procedura. Più nel dettaglio, le possibili argomentazioni delle opposizioni italiane potrebbero essere state basate sui seguenti punti:

  • Incompatibilità del riconoscimento della menzione “Prošek” con l’art. 27, par.1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2019/33. L’articolo in parola richiede come requisito necessario per la richiesta di riconoscimento della menzione che quest’ultima sia definita e disciplinata dalla normativa di uno Stato membro. Nel caso del “Prošek”, la definizione e la disciplina della menzione è presente in norme croate preesistenti all’adesione della Croazia nell’Unione europea, pertanto, non sono sufficienti a soddisfare il requisito di cui all’ art. 27, par.1, lett b), in quanto non conformi alle norme europee in materia di protezione delle DOP e IGP.
  • Contrasto con l’art. 33, par. 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/33, che ammette la possibilità della coesistenza tra menzioni tradizionali omonime, in toto o parzialmente, di una menzione tradizionale già protetta, solo ove le prime non inducano in errore il consumatore circa “la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli” e, pertanto, siano idonee a differenziarlo da una menzione tradizionale registrata precedentemente.
  • Violazione dell’art. 100, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che impedisce l’uso dei nomi delle varietà di vite omonime o parzialmente omonime a DOP o IGP nella designazione dei relativi vini.
  • Contrasto con i principi relativi alla protezione delle DOP e IGP, stabiliti dall’art. 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, la menzione croata costituisce una “evocazione” dell’indicazione geografica Prosecco, ai sensi dell’art. 103, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Il Ministro Patuanelli, durante il suo discorso espositivo dei motivi di opposizione, ha paragonato la questione in esame al caso “Champanillo[4]. In estrema sintesi, secondo il Ministro, anche nel caso “Prošek”, come per il caso “Champanillo”, si tratta di una menzione che crea “nella mente del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco” con il Prosecco e, pertanto, la Commissione non può ammetterne la registrazione.

In aggiunta, la violazione della menzione croata attiene anche al caso della lettera c) dell’articolo in parola, in quanto un eventuale utilizzo di detta menzione si configurerebbe come indicazione “falsa e ingannevole” nei confronti dei consumatori in relazione alla provenienza, origine, natura e alle altre qualità essenziali del prodotto.

  • Contrasto con i principi internazionali che garantiscono una maggior tutela di protezione alle DOP e IGP in base a quanto disposto dall’Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In argomento, si rammenta l’interpretazione della Corte di Giustizia nel caso “Tokay[5] che, in tema di evocazione di una indicazione geografica protetta e procedure relative ai negoziati interazionali[6], ha stabilito la prevalenza della protezione della denominazione di origine rispetto all’uso in etichettatura del nome di una varietà di vite omonima.
  • Incompatibilità della domanda con la normativa dell’Unione in materia di informazioni sugli alimenti, in particolare, con l’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori in quanto l’eventuale utilizzo della menzione si configurerebbe come una falsa e ingannevole indicazione del nome e dell’origine del prodotto.
  • Il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco[7] rende incompatibile il riconoscimento della menzione tradizionale “Prošek”. Si aggiunga a tale aspetto che il valore culturale della denominazione italiana, così come riconosciuto dall’Unesco, dovrebbe essere considerato in ragione dei compiti attribuiti all’Unione ex art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’Unione europea, ai sensi dell’articolo in parola, ha un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nonché nella “conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea“. Il Prosecco italiano costituisce in tal senso un valore storico-culturale che il Ministero ha tentato di provare nella propria opposizione attraverso la citazione di testi letterari e di ulteriori fonti storiche, non da ultimo chiarendo che il nome Prosecco, al di fuori dei confini nazionali, era già stato riconosciuto anche nell’Accordo concluso, in data 29 maggio 1948, tra l’Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di taluni prodotti. Pertanto, la tutela a livello europeo dovrebbe essere garantita in ragione del valore che costituisce il Prosecco.

In conclusione, ai sensi della procedura di opposizione, nel caso in esame, come sopra riportato, sono state presentate molteplici opposizioni e, pertanto, la Commissione, a seguito di un esame preliminare di una o più opposizioni, potrebbe impedire la prosecuzione dell’iter della domanda di protezione della menzione contestata anche per il solo tramite di una delle opposizioni presentate, sospendendo le altre procedure presentate. Ad oggi, non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli sulla prosecuzione della vicenda.


[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.384.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A384%3ATOC

[2] Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.

[3] Così come previsto dall’articolo 22 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.

[4] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB, Causa C-783/19.

[5] Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2008 nei procedimenti riuniti C-23/07 e C-24/07.

[6] Si v. l’art. 24, par. 6, dell’accordo TRIPs.

[7] Nel 2019 “le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” sono state iscritte nella World Heritage List durante la 43° Assemblea Unesco a Kau con Decisione 43 COM 8 B.37.