Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198 (d’ora in avanti il “Decreto”), attuativo della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ha introdotto diverse novità volte a contrastare comportamenti tra operatori che contrari ai principi di buona fede e correttezza.

L’ambito di applicazione del decreto attiene le relazioni commerciali e i contrattibusiness to business” (B2B) aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Sono esclusi i contratti di cessione tra fornitore e consumatore (B2C).

Le principali novità del Decreto

Gli aspetti di maggiore innovatività all’interno del Decreto e rispetto al quadro normativo attuale riguardano i seguenti aspetti:

  • Disciplina dei ritardi dei pagamenti differenziata per prodotti “deperibili” (non più “deteriorabili” sulla scorta della definizione del D.L. 1/2012) e non;
  • Nuovo (arricchito) elenco di pratiche commerciali sleali sempre vietate (cd. black list);
  • Nuovo elenco di pratiche commerciali sleali vietate, salvo accordo tra fornitore e acquirente (con un focus particolare sulle ingerenze sul piano della distribuzione dei costi tra gli operatori per attività di promozione e marketing dei prodotti) (cd. grey list);
  • Apparato sanzionatorio profondamente rinnovato e diversificato (parametrato al fatturato del soggetto in violazione dei precetti normativi);
  • Definizione e caratteristiche delle “buone pratiche commerciali”. Possibilità di inserimento nella promozione dei prodotti agroalimentari, oggetto delle pratiche di cui sopra, della seguente dicitura: “Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola alimentare”;
  • Precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili
  • Individuazione dell’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) come Autorità di Contrasto competente ad accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni.

Possibilità di segnalazione/denuncia delle pratiche commerciali sleali all’ICQRF, secondo le modalità indicate nella sezione “Pratiche commerciali” del sito MIPAAF.

Le pratiche commerciali sleali vietate (art. 4; art. 5)

  • La c.d. black list

L’art. 4, comma 1, lett. c)-j), in aggiunta a quanto previsto per i ritardi nei pagamenti di cui al paragrafo precedente, riporta una lunga lista di condotte sempre vietate (cd. black list).

Si tratta nello specifico delle seguenti fattispecie:

  1. l‘annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni[1];
  2. la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
  3. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
  4. l‘inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
  5. il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l’acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto;
  6. l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore;
  7. la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell’acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all’Autorità di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell’ambito di un’indagine;
  8. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest’ultimo.

  • La c.d. grey list

A differenza dei casi appena esaminati, le fattispecie previste dall’art. 4, comma 4, lett. a)-f) del Decreto si presumono vietate, salvo che siano state precedentemente concordate tra fornitore e acquirente in termini chiari ed univoci (i) nel contratto di cessione, (ii) nell’accordo quadro oppure (iii) in un altro accordo successivo.

L’elenco delle fattispecie appena menzionate (c.d. grey list) prevede:

  1. la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
  2. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
  3. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
  4. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  5. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente;
  6. la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Nei casi di cui alle delle lettere b), c), d), e) o f), se l’acquirente richiede un pagamento al fornitore è tenuto a fornire a quest’ultimo, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi. Inoltre, per tutti i casi appena elencati, ad esclusione della lettera c), e ove richiesto, dovrà fornire anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

  • Le ulteriori pratiche vietate di cui all’art. 5 del Decreto

In aggiunta a quanto precede, l’art. 5 del Decreto riporta un ulteriore elenco di pratiche vietate che in parte ricalca il contenuto dell’art. 62 del D.L. 1/2012, come di seguito indicato:

  1. l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
  2. l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
  3. l’omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell’articolo 168, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
  4. l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (fattispecie già prevista dall’art. 62 del D.L. 1/2012);
  5. l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (fattispecie già prevista dall’art. 62 del D.L. 1/2012);
  6. il subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre (fattispecie già prevista dall’art. 62 del D.L. 1/2012);
  7. il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali (fattispecie già prevista dall’art. 62 del D.L. 1/2012);
  8. l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento (fattispecie già prevista dall’art. 62 del D.L. 1/2012);
  9. l’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  10. l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
  11. la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese;
  12. l’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
  13. l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
  14. l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l’insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
  15. l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento;
  16. l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale.

L’autorità di contrasto (art. 8; art. 9; art. 11)

Uno degli aspetti forse più controversi della novella legislativa riguarda l’individuazione dell’autorità di contrasto incaricata di ricevere le denunce, accertare le violazioni degli artt. 3 (principi e elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (pratiche commerciali sleali vietate) e 5 (altre pratiche commerciali sleali) e adottare le misure necessarie ai sensi del Decreto in commento. Detta autorità è individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

In tal contesto, all’ICQRF sono affidati i compiti di:

  • Svolgere indagini di propria iniziativa (ex officio) o su denuncia;
  • Richiedere agli acquirenti e fornitori di rendere disponibili informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini;
  • Compiere ispezioni senza preavviso nell’ambito delle indagini;
  • Accertare le violazioni;
  • Imporre all’autore della violazione di porre fine alla pratica;
  • Avviare procedimenti finalizzati all’irrogazione di sanzioni;
  • Pubblicare sull’apposita sezione del sito internet del Mipaaf i provvedimenti inflitti;
  • Pubblicare una relazione annuale sulle attività svolte;
  • Entro il 15 marzo di ogni anno, trasmettere alla Commissione europea una relazione contenente tutti i dati pertinenti in relazione alle attività prestate in ottemperanza alle norme del presente Decreto.

L’ICQRF, nell’ambito dei propri compiti, può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di Finanza, ed agisce in collaborazione anche con le autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione Europea.

Restano ferme le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l’accertamento delle pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del Consumo.


[1] Con regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, sono individuati i casi particolari nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni.

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