Corte di Giustizia UE: divieto di ripetizione dei valori nutrizionali sugli alimenti a fini medici speciali (FSMP)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente chiarito l’interpretazione delle norme in materia di etichettatura degli alimenti a fini medici speciali (FSMP), precisando i limiti entro i quali possono essere riportate informazioni nutrizionali sui relativi imballaggi. La decisione fornisce un importante contributo all’interpretazione del regolamento delegato (UE) 2016/128, che integra il regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori.

Il contesto normativo

Gli alimenti a fini medici speciali, destinati alla gestione dietetica di soggetti con esigenze nutrizionali particolari, devono rispettare regole di etichettatura più rigorose rispetto ai prodotti alimentari comuni.
In generale, essi devono riportare una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, conforme all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che include valore energetico e quantità di grassi, zuccheri, proteine, fibre e sale, espressi per 100 g o 100 ml.

Tuttavia, il regolamento delegato (UE) 2016/128 stabilisce prescrizioni specifiche per gli FSMP. In particolare:

  • l’articolo 5, paragrafo 2, elenca le indicazioni obbligatorie complementari che devono figurare sull’etichetta, come la descrizione delle caratteristiche che rendono l’alimento adatto all’uso medico previsto;
  • l’articolo 6, paragrafo 2, introduce un divieto di ripetizione delle informazioni già contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

La controversia nazionale

La controversia oggetto della pronuncia riguardava la presenza, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un FSMP, di indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di nutrienti (grassi, proteine, fibre) per porzione o per unità di consumo.
Le autorità nazionali avevano ritenuto che tali indicazioni costituissero una ripetizione vietata, mentre il produttore sosteneva che si trattasse di una descrizione delle caratteristiche del prodotto, ammessa dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/128.

L’interpretazione della Corte di Giustizia

La Corte, chiamata a chiarire il rapporto tra le due disposizioni, ha concluso che le indicazioni sul valore energetico e sui nutrienti riportate sulla parte anteriore dell’imballaggio, anche se espresse per porzione o unità di consumo, costituiscono una ripetizione vietata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128.

1. Le informazioni nutrizionali non rientrano tra le “indicazioni complementari obbligatorie”

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera g) si riferisce a una descrizione delle proprietà specifiche che rendono il prodotto adatto alla gestione dietetica di determinati pazienti, come la particolare composizione o lavorazione.
Poiché il valore energetico e le quantità di nutrienti fanno già parte della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la loro reiterazione non può essere considerata una descrizione complementare.

2. Divieto di ripetizione indipendente dalla forma di espressione

La Corte ha chiarito che il divieto dell’articolo 6, paragrafo 2, si applica anche quando l’informazione è espressa in forma diversa (ad esempio “per porzione” invece che “per 100 g/ml”).
Ciò che rileva è la natura dell’informazione, che coincide con quella già oggetto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

3. Tutela del consumatore “vulnerabile”

A parere della Corte in tal caso l’interpretazione deve essere coerente con la finalità di tutela dei consumatori vulnerabili, cui gli FSMP sono destinati. A differenza degli alimenti di consumo generale, la ripetizione parziale di informazioni nutrizionali potrebbe risultare fuorviante, inducendo a una percezione errata della composizione complessiva del prodotto. Il legislatore europeo, consapevole di tale rischio, ha inoltre vietato per gli FSMP l’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute (articolo 7 del regolamento 2016/128).

Conclusioni

La Corte di Giustizia ha dunque stabilito che la ripetizione del valore energetico e delle quantità di nutrienti sulla parte anteriore dell’imballaggio di un FSMP – anche se presentata in modo diverso da quella obbligatoria – è vietata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/128.

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