La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha messo un punto fermo su una questione che rischiava di paralizzare le indagini dell’Antitrust italiano. Con la sentenza del 15 gennaio 2026, nel caso C-588/24, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può prorogare unilateralmente i termini di chiusura delle proprie istruttorie quando si trova ad affrontare casi di particolare complessità.
Il caso: la “guerra dei cartoni”
La vicenda nasce da un’indagine avviata dall’Antitrust nel 2017 su un ampio cartello nel settore del cartone ondulato (le cosiddette “intesa fogli” e “intesa imballaggi”). Tra le imprese sanzionate figurava anche una società attiva nel comparto degli imballaggi, destinataria di una multa superiore ai 6 milioni di euro.
L’impresa aveva impugnato il provvedimento, contestando – tra l’altro – che l’AGCM avesse prorogato per due volte la data di conclusione dell’istruttoria, superando di oltre un anno il termine inizialmente indicato.
Il dilemma dei termini “perentori”
Il Consiglio di Stato si è quindi rivolto alla Corte UE per chiarire se la normativa italiana fosse compatibile con i principi europei di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale. In particolare, il dubbio riguardava la natura del termine fissato dall’Autorità all’avvio del procedimento: deve considerarsi perentorio e invalicabile oppure può essere esteso?
La decisione: no al rischio di impunità
La Corte di Giustizia ha adottato un approccio pragmatico, evidenziando che il divieto assoluto di proroga in procedimenti eccezionalmente complessi comporterebbe un “rischio sistemico di impunità”. Imporre scadenze rigide, anche in presenza di nuovi elementi, nuovi soggetti coinvolti o nuovi mercati da analizzare, potrebbe costringere l’Autorità a decisioni fondate su accertamenti incompleti, a vantaggio delle imprese scorrette.
I giudici hanno ricordato che il diritto a un procedimento entro un “termine ragionevole” (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) resta un principio cardine, ma la sua valutazione deve avvenire caso per caso. In ambito antitrust, la complessità delle analisi fattuali ed economiche può legittimare tempi più lunghi.
Le garanzie per le imprese
La Corte ha però chiarito che non si tratta di una delega in bianco all’Antitrust. Le proroghe sono legittime solo se rispettano quattro condizioni stringenti:
- Motivazione: il differimento deve fondarsi su circostanze nuove che rendono l’istruttoria più complessa.
- Trasparenza: il nuovo termine deve essere comunicato all’impresa interessata prima della scadenza di quello precedente.
- Ragionevolezza: la durata complessiva del procedimento non deve superare limiti compatibili con il buon senso e con la prescrizione.
- Controllo giurisdizionale: la decisione di proroga deve poter essere contestata davanti a un giudice.
Conclusioni
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato aveva già osservato che l’estensione dell’indagine era servita a garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa dell’impresa, alla luce di nuove contestazioni emerse nel corso del procedimento. La Corte UE ha quindi concluso che, in assenza di un pregiudizio concreto per la difesa, il provvedimento sanzionatorio rimane valido.
La sentenza assicura all’Antitrust la flessibilità necessaria per contrastare i cartelli più sofisticati, ribadendo però che la certezza del diritto e la ragionevole durata dei procedimenti non possono essere sacrificate sull’altare dell’efficienza amministrativa.

