Con l’adozione della Direttiva (UE) 2024/825, cd. Empowering Consumers for the Green Transition, l’Unione europea rafforza in modo significativo il quadro normativo in materia di tutela dei consumatori, intervenendo sul fenomeno del greenwashing e sulla qualità delle informazioni fornite al pubblico in relazione alla sostenibilità dei prodotti e delle imprese.
Le FAQ pubblicate dalla Commissione europea il 27 novembre 2025 costituiscono un documento di soft law di particolare rilievo, in quanto chiariscono l’interpretazione delle nuove disposizioni che modificano la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (CRD). Pur non avendo valore vincolante, esse rappresentano un riferimento essenziale per operatori economici, professionisti e autorità nazionali in vista dell’applicazione della Direttiva a partire dal 27 settembre 2026.
Ambito di applicazione: la centralità della comunicazione B2C
La Direttiva 2024/825 non disciplina la sostenibilità in quanto tale, né introduce requisiti sostanziali sulle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti. Il suo perimetro resta quello, già noto, delle pratiche commerciali business-to-consumer, considerate prima, durante e dopo una transazione commerciale.
Come chiarito dalle FAQ, restano in linea di principio escluse le comunicazioni obbligatorie rivolte a investitori o autorità, quali i report di sostenibilità redatti ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tuttavia, tali contenuti rientrano pienamente nell’ambito applicativo della UCPD – come modificata dalla Direttiva ECGT – qualora vengano riutilizzati volontariamente in comunicazioni di marketing o pubblicità rivolte ai consumatori. L’elemento dirimente non è quindi la fonte dell’informazione, bensì la sua funzione commerciale.
La nozione estesa di “claim ambientale”
Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dalla Commissione riguarda la definizione di “claim ambientale”, che viene confermata come volutamente ampia. Ai sensi dell’art. 2 UCPD, come modificato, rientra in tale nozione qualsiasi messaggio o rappresentazione, non obbligatoria per legge, che dichiari o implichi un impatto ambientale positivo, nullo o ridotto.
La Commissione sottolinea che il carattere implicito del claim è pienamente rilevante. Immagini, simboli, colori, layout grafici, così come nomi di prodotto o marchi, possono indurre il consumatore medio a percepire un beneficio ambientale anche in assenza di affermazioni testuali. Tali elementi devono pertanto essere valutati nel loro complesso, secondo il criterio dell’impatto sulla decisione commerciale del consumatore medio, che rimane il parametro centrale della UCPD.
Claim ambientali generici e divieti assoluti
Le FAQ dedicano ampio spazio alla distinzione tra claim specifici e claim ambientali generici, che rappresentano uno dei principali bersagli della riforma. Un claim è generico quando risulta vago o assoluto e non è accompagnato, sul medesimo mezzo di comunicazione, da una specificazione chiara e prominente.
A partire dal 27 settembre 2026, tali claim saranno inclusi nella blacklist dell’Allegato I UCPD e quindi vietati in via assoluta, salvo che l’operatore sia in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta. Le FAQ chiariscono che tale dimostrazione non può basarsi su autovalutazioni o benchmark interni, ma esclusivamente sul possesso di certificazioni o requisiti definiti dal diritto dell’Unione, quali l’EU Ecolabel, schemi EN ISO 14024 tipo I riconosciuti, o altri atti normativi settoriali.
Marchi e nomi di prodotto tra diritto dei consumatori e proprietà intellettuale
Particolarmente rilevanti sono i chiarimenti relativi ai marchi e ai nomi di prodotto. La Commissione ribadisce che la tutela derivante dal diritto della proprietà intellettuale non esclude l’applicazione della normativa sulle pratiche commerciali sleali.
Un marchio o un nome commerciale che evochi caratteristiche ambientali può costituire un claim ambientale a tutti gli effetti. Qualora tale claim sia generico e non adeguatamente specificato, esso potrà risultare vietato ai sensi della UCPD, con possibili ricadute anche in termini di validità o utilizzabilità del segno distintivo. Le FAQ chiariscono che spetta agli Stati membri garantire che la tutela del consumatore non sia pregiudicata dall’esistenza di diritti di esclusiva sul marchio.
Neutralità climatica e divieto di claim basati su compensazioni
Uno dei punti più innovativi e stringenti della Direttiva riguarda i claim relativi alla neutralità climatica. L’Allegato I UCPD introduce un divieto espresso di affermare che un prodotto abbia un impatto climatico neutro, ridotto o positivo quando tale risultato si fonda sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Le FAQ chiariscono che il divieto si applica ai claim di prodotto, mentre restano possibili, entro i limiti generali della UCPD, comunicazioni a livello aziendale sugli investimenti in progetti ambientali, purché non risultino ingannevoli. Sono invece ammessi claim fondati su riduzioni reali e dimostrabili delle emissioni lungo il ciclo di vita del prodotto, purché adeguatamente specificati e verificabili.
Etichette di sostenibilità e schemi di certificazione
La Direttiva introduce inoltre un regime particolarmente rigoroso per le etichette di sostenibilità, definite come qualsiasi marchio o simbolo volontario volto a promuovere un prodotto o un’impresa in relazione a caratteristiche ambientali o sociali.
Dal 2026, tali etichette saranno ammesse solo se basate su schemi di certificazione conformi a requisiti stringenti, tra cui la verifica da parte di terzi indipendenti, la trasparenza dei criteri, l’accessibilità non discriminatoria e il monitoraggio continuo. Le FAQ precisano che le etichette istituite da autorità pubbliche extra-UE non rientrano in questa eccezione, salvo che siano comunque fondate su uno schema di certificazione conforme.
Informazioni su durabilità e riparabilità: il rafforzamento della CRD
Accanto alle modifiche alla UCPD, la Direttiva 2024/825 interviene sulla CRD con l’obiettivo di rendere il consumatore maggiormente consapevole della durabilità, riparabilità e aggiornabilità dei beni. Le FAQ chiariscono che gli obblighi informativi gravano sul venditore, nella misura in cui le informazioni siano rese disponibili dal produttore.
Particolare rilievo assume l’introduzione del punteggio di riparabilità, già obbligatorio per smartphone e tablet e destinato ad estendersi ad altre categorie di prodotti. Viene inoltre istituito un sistema armonizzato di informazione sulla garanzia legale di conformità e sulle garanzie commerciali di durabilità, volto a migliorare la comprensione dei diritti del consumatore al momento dell’acquisto.
Considerazioni conclusive
Le FAQ della Commissione confermano che la Direttiva 2024/825 non introduce semplicemente nuovi obblighi formali, ma impone un cambio strutturale nel modo in cui la sostenibilità viene comunicata. Il messaggio è chiaro: la transizione verde passa anche da un’informazione corretta, verificabile e giuridicamente responsabile.
Per imprese, consulenti legali e professionisti della compliance, il periodo che precede il 27 settembre 2026 rappresenta una finestra temporale cruciale per rivedere claim, etichette, packaging e strategie di comunicazione, alla luce di un quadro normativo che privilegia sempre più la sostanza rispetto alla suggestione.
Dal punto di vista italiano, ricordiamo che durante la seduta n. 148 del Consiglio dei Ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Il comunicato riferisce che il decreto: introduce misure specifiche per contrastare il fenomeno del greenwashing, sanzionando in particolare le asserzioni ambientali generiche, infondate o non comprovate, e le pratiche volte a indurre all’acquisto con informazioni fuorvianti; prevede disposizioni per contrastare in modo più efficace l’obsolescenza precoce dei prodotti, introducendo un’etichetta armonizzata che comunica in modo chiaro la garanzia commerciale di durabilità
