Le nuove linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta

Il 5 maggio 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha pubblicato il documento «Linee Guida per la gestione del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e MOCA» A seguito del nuovo Regolamento sui controlli ufficiali anche il sistema RASFF ha subìto diverse modifiche ed implementazioni. Le novità sono volte a garantire una migliore cooperazione tra i sistemi elettronici esistenti al fine di identificare un grave rischio. In tale contesto sono state definite diverse modalità per la classificazione e la trasmissione di notifiche, e fissate regole comuni relative ai compiti e alle responsabilità, incluso il ruolo di coordinamento e verifica svolto dalla Commissione europea.

Alla luce dell’esperienza acquisita nella gestione operativa del sistema d’allerta nazionale, è dunque emersa la necessità di modificare ed integrare la precedente Intesa Stato Regioni mediante la predisposizione di un protocollo operativo aggiornato.

Le richiamate linee guida si applicano ogni qual volta esista un rischio per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente dovuto ad alimenti, mangimi e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA). Per I’attivazione del sistema d’allerta occorre fare riferimento, per l’individuazione del livello del rischio, ai criteri enunciati nelle procedure operative standard emanate dalla Commissione europea e ripresi nell’allegato operativo.

Allo scopo di agevolare la corretta applicazione di tali procedure, nell’allegato operativo sono riportati elementi guida di cui può avvalersi l’autorità competente per la corretta gestione del sistema. L’allegato operativo può essere modificato con successive note ministeriali sentite le Regioni. Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell’ambito dell’autocontrollo su alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato. Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del Reg. C8 178/2002). Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione:

a) criteri microbiologici di igiene di processo;

b) frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore.

Immagine in evidenza: credit carabinieri.it

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