Pubblicati i quattro decreti nazionali sui controlli ufficiali

Il Regolamento (UE) 2017/625 (d’ora in avanti anche Regolamento Controlli Ufficiali) si pone, nel rispetto della normativa di base dettata dal Regolamento (CE) n. 178/2002, in prospettiva fortemente innovatrice rispetto al precedente quadro normativo sui controlli, quale disciplinato dal Regolamento (CE) n. 882/20042, proponendosi quale corpus normativo sistematicamente orientato, al pari del Regolamento (CE) n. 178/2002. Il legislatore europeo con il Regolamento Controlli Ufficiali ha infatti ridisegnato il sistema dei controlli con un approccio sistemico, al fine di garantire protezione, oltre che alla salute umana, alla salute ed al benessere degli animali, ed alla salute delle piante.

In sede nazionale, il Regolamento Controlli Ufficiali necessitava di un’implementazione volta ad armonizzare la normativa italiana con quanto disposto a livello europeo. Di qui, l’Italia è intervenuta attraverso quattro decreti legislativi, modificando e abrogando diverse norme nazionali.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23

Il primo è il D.lgs. 23/2021, dedicato in particolare all’organizzazione e ai compiti degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, che eseguono i controlli ufficiali relativi agli animali, al materiale germinale, ai prodotti di origine animale e ai sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri. Di particolare importanza [art. 2.1(b)] è l’obbligo per gli OSA primi destinatari delle merci di cui sopra, opportunamente registrati, di segnalare ogni partita all’ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell’azienda sanitaria competente per materia e territorio, nelle ventiquattro ore precedenti l’arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l’arrivo delle partite di merci. L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata dall’art. 4. Rileviamo anche la possibilità (art. 3.4) per il suddetto OSA, in caso di rilevata non conformità meramente formale, ossia documentale, di provvedere all’opportuna regolarizzazione in un arco temporale di almeno 30 giorni.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24

Il secondo articolato, il D.lgs. 24/2021, è invece dedicato ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute e deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all’importazione nell’Unione europea (quindi provenienti da Paesi terzi) rappresentate da: animali; prodotti di origine animale; materiale germinale; sottoprodotti di origine animale; fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi») e, infine, merci qualificate come a rischio dalla Commissione europea o per le quali sono state adottate misure di emergenza o cautelari. Si tratta di merci il cui ingresso nell’UE è subordinato alla notifica del loro arrivo, da parte dell’operatore responsabile della partita, tramite sistema informativo TRACES, con presentazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) (art.2), obbligo la cui inosservanza è appositamente sanzionata (art. 5).

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

Nel decreto in parola viene ribadito il ruolo di guida (organismo unico di coordinamento) del Ministero della Salute, che non solo è l’Autorità responsabile dei rapporti con la Commissione europea e le Autorità degli altri Stati membri, ma ha altresì il compito di redigere il Piano Nazionale di Controllo Pluriennale e, tramite i propri uffici operativi ed in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, di programmare ed eseguire i controlli ufficiali in ambito alimentare.

La competenza sui controlli è generale, eccezion fatta per una riserva di competenza attribuita al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che riguarda la vigilanza su aspetti commerciali (pratiche commerciali sleali, frodi, informazioni al consumatore, etichettatura di alimenti e mangimi), qualitativi (sistema biologico, indicazioni geografiche qualificate come DOP e IGP) e sui fitosanitari/pesticidi.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 quando i Pubblici Ufficiali accertatori devono svolgere analisi di laboratorio su un alimento, sono tenuti ad effettuare un campionamento secondo le regole generali stabilite dall’allegato I del decreto, a meno che non vi siano norme settoriali più specifiche per il caso da accertare. Il campionamento deve di regola prevedere la suddivisione dell’alimento in almeno 3 aliquote, così come previsto dall’allegato II: una per il laboratorio di prima istanza, una per l’OSA controllato da destinare, su sua richiesta, a controperizia, e una per l’eventuale analisi di riesame. Si può subito notare che non è più prevista l’aliquota per l’azienda produttrice della sostanza alimentare ispezionata (tale azienda ha però diritto a ricevere copia del verbale di campionamento), né quella per l’Autorità giudiziaria penale.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32.

Il D.lgs. 32/2021, infine, riguarda le modalità di finanziamento dei controlli e delle altre attività ufficiali, con la definizione, negli allegati, delle tariffe poste a carico degli operatori del settore alimentare.

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