L’applicazione nazionale della Corporate Sustainability Reporting Directive

Il 10 settembre è stata data attuazione alla  Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità mediante il  Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024. Il testo contiene 19 articoli che si suddividono come segue: dopo le consuete Definizioni (art. 1) si specifica a quali società sono sottoposte al Decreto (art. 2). Distingue poi Rendicontazione individuale di sostenibilità (art. 3) e Rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 4) e disciplina la Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi (art. 5) e la loro pubblicità (art. 6). L’articolo 8 si incentra sull’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore abilitato mentre nell’articolo 10sono elencate le responsabilità e le sanzioni degli amministratori delle società tenute agli obblighi informativi sulla sostenibilità. In ultimo l’articolo 17 detta la scadenza temporale di entrata in vigore delle nuove disposizioni in base agli inizi di esercizio di rendicontazione.

Ambito di applicazione

Per tale ragione l’ambito di applicazione del Decreto è relativo alle società costituite nella forma di:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE

Si applica inoltre:

  • alle imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 88 c. 1 e imprese di cui all’art. 95 c. 2 e 2 bis, D. Lgs. n. 209/2005
  • agli enti creditizi di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa Banca d’Italia 

La rendicontazione

L’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità) e l’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità) indicano i soggetti mentre l’art.7 quelli che sono esenti dalla tenuta della redazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità. Il contenuto minimo della stessa e la sua collocazione, ai sensi del decreto, include i seguenti elementi:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni disostenibilità;

2) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti agarantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile econ la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della  legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l’obiettivo di conseguire laneutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal  regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse edel loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

La versione della consolidata di cui al successivo articolo è identica fino alla lettera b) di cui sopra per poi includere anche:

d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore,

compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

L’articolo 8 si incentra sull’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore abilitato mentre nell’articolo 10sono elencate le responsabilità e le sanzioni degli amministratori delle società tenute agli obblighi informativi sulla sostenibilità.

Timeline di applicazione

In ultimo l’articolo 17 detta la scadenza temporale di entrata in vigore delle nuove disposizioni in base agli inizi di esercizio di rendicontazione, secondo la seguente timeline:

  • obbligate dal 1° gennaio 2024 per i report pubblicati nel 2025;
    • imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
    • enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 39/2010, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
  • obbligate a partire dal 1° gennaio 2025 per i report pubblicati nel 2026:
    • imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
    • società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
  • obbligate a partire dal 1° gennaio 2026 per i report pubblicati nel 2027:
    • PMI quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 10;
    • agli enti piccoli e non complessi, di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 145), del Regolamento (UE) 575/2013 purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese;
    • imprese di assicurazione e riassicurazione captive, definite all’art. 13, punto 2), della Direttiva 2009/138/CE purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
  • obbligate a partire dal 1° gennaio 2028 per i report pubblicati nel 2029, fermo restando quanto previsto all’art. 18, comma 3.
    • gruppi extra UE – con società madre extra UE – con attività significative nell’UE:

Ulteriori modifiche

Si segnala che il Decreto modifica il quadro normativo italiano attualmente esistente sugli obblighi di rendicontazione, in particolare apporta modifiche al:

  • Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (abrogato);
  • Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (vedi art. 9);
  • Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (vedi art. 12);
  • Codice delle assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (vedi art. 13);
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (vedi art. 14).

ULTIME NEWS